Statuto

 

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI MANNO-GRAVESANO.

 

I termini istituzionali "detentori, rappresentanti, revisori, membri, presidente, cassiere, segretario, candidati" sono intesi quali ruoli in cui i genitori membri dell'Assemblea, sia uomini che donne, trovano espressione.

 

Capitolo I : ASSEMBLEA

 

Art.1 Scopo L'Assemblea dei genitori

 

ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell'Istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art.2 della Legge della Scuola.

 

Art. 2 Composizione

 

L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sulle allieve e sugli allievi iscritti all'Istituto di Manno-Gravesano.

 

Art. 3 Compiti

 

L'Assemblea dei genitori:

a) approva il proprio reglamento ed eventuali modifiche;

b) formula all'attenzione degli altri organi dell'Istituto le richieste dei genitori;

c) favorisce i rapporti fra le diverse componenti della scuola;

d) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;

e) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;

f) promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le scuole e collabora con proprie iniziative all'attività culturale e sociale dell'Istituto.

g) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;

h) elegge il Comitato;

i) elegge i revisori dei conti.

 

Art. 4 Riunioni

 

L'Assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del comitato. Essa deve essere convocata almento 10 giorni prima. I lavori assembleari sono diretti dal presidente del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato o di almeno 1/8 dei membri.

 

Art. 5 Deliberazioni

 

L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, qualunque sia il numero di membri presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno. Su oggetti non previsti dall'ordine del giorno può deliberare solo se è presene la metà più uno degli aventi diritto di voto.

 

Art. 6 Diritto di voto

 

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendente dal numero delle figlie e dei figli che frequentano l'Istituto.

 

Art. 7 Espressione del voto

 

Si regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

 

Art. 8 Elezioni

 

Le candidature dei membri di Comitato di regola devono essere presentate per iscitto al presidente uscente prima dell'Assemble o, al più tardi, all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura.

 

Capitolo II: il COMITATO

 

Art. 9 Composizione

 

Il comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso i terzi. E' composto di regola di 3 -13 membri; ogni ordine di scuola è equamente rappresentato. I membri di Comitato devono essere membri dell'Assemblea, rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Il Comitato fa capo alla segreteria ed alle attrezzature dell'Istituto per lo svolgimento delle proprie mansioni secondo accordi con la direzione dell'Istituto.

 

Art. 10 Compiti

 

Il comitato: convoca le Assemblee; formula proposte da sottoporre all'Assemblea; attua e coordina le decisione prese dall'Assemblea; propone e promuove attività culturali, ricreative e sociali avantaggio di tutte le componenti dell'Istituto; rende conto all'Assemblea delle attività svolte; cura gli interessi morali, materiali e finanziari dell'Assemblea; nomina al suo interno presidente, segretario e cassiere.

 

Art. 11 Il presidente

 

Di regola assume la carica di presidente il membro di Comitato che ha più anzianità di servizio e che si trova all'ultimo anno di attività. Le cariche di presidente e cassiere sono incompatibili. Compiti del presidente sono: convocare le riunioni di Comitato; convocare e dirigere le attività; rappresentare, preferibilmente insieme ad un altro membro di Comitato, il gruppo verso l'esterno.

 

Art. 12 Finanziamento

 

Le attività dell'Assemblea sono finanziate: mediante contributo volontario dei genitori, dell'Istituto, dei Comuni e da finanziamento diretto tramite le attività con ragazzi e ragazze (copertura spese).

 

Art. 13 Attività particolari

 

L'Assemblea promuove e sostiene il corso di Teatro per gli allievi e le allieve dell'Istituto. La gestione del corso e degli spettacoli che ne derivano è affidata al Comitato del Gruppo di Teatro, di cui fanno parte di diritto presidente e cassiera dell'Assemblea. Il Gruppo di Teatro si dota di un suo regolamento e si finanzia autonomamente secondo proprie iniziative concordate con il Comitato dell'Assemblea dell' Istituto. Il comitato del Gruppo di Teatro rende conto dell'attività svolta all'assemblea durante l'assemblea ordinaria.

 

Art. 14 Sciogliemento

 

L'assemblea dell'Istituto può essere sciolta da un'Assemblea appositamente convocata a tale scopo con preavviso di un mese. La decisione di scioglimento può essere presa solo da una maggioranza qualificata del 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento dell'Assemblea, gli eventuali fondi verranno devoluti a favore degli alunni e delle alunne dell'Istituto stesso o di associazioni che operano a favore dell'infanzia bisognosa.

 

Art. 15 Revisori dei conti

 

I due revisori dei conti devono essere membri dell'Assemblea esterni al Comitato. La durata del loro mandato è di un anno e sono rieleggibili.

 

Data, 17 febbraio 1997

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